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Matrimonio... per chi?
Matrimonio... per chi?
In un Paese in costante e crescente stato di Recessione, è possibile accantonare il dibattito sui Diritti? Per chi si occupa di affermare il Diritto della Persona, comunque, questo è un tempo particolare; spesso mi sento argomentare: non c'è lavoro, la gente fa fatica anche a mangiare, cosa vuoi che interessino i tuoi discorsi sul Diritto! Io credo, invece, che sia proprio questo il Tempo giusto per rivendicare il Diritto della Persona, che non è soggetto frammentato, o variamente composito, che non si nutre di solo pane ma anzi... Per me, ad esempio, vi sono nell'esistenza delle priorità irrinunciabili e tra queste vi è la scelta della persona con la quale condividere la vita. Nella società nella quale sono nata e vivo la condivisione della vita viene regolata da un contratto normato e regolato da leggi stabilite dallo Stato: il matrimonio. Il mio Diritto di Persona, e quindi la mia Libertà personale, viene quindi regolamentata (disciplinata, controllata e assoggettata) dal canone legislativo vigente. Da diversi anni in ambito internazionale si è intrapreso un cammino volto a modificare la legislazione inerente il matrimonio, cammino che ha portato a creare una modifica sostanziale nella definizione dei soggetti coinvolti nell'atto del matrimonio che, nella quasi totalità dei Paesi occidentali, non sono più solo maschio e femmina (uomo e donna), ma qualsiasi individuo di età adulta. Nonostante i ripetuti richiami dell'Unione Europea, l'Italia mantiene una legislazione che consente il matrimonio solo tra due individui di genere diverso (maschio e femmina). A fasi alterne, si torna periodicamente a parlare del cosiddetto matrimonio omosessuale generando nella maggior parte della popolazione reazioni di insofferenza. C'è chi ricorre alla Costituzione Italiana, forzandone l'interpretazione e dichiarando che per far sposare gli omosessuali si dovrebbe modificare la Costituzione. Falso!... ma vedremo più avanti perché. Ma qui il tema non è il matrimonio omosessuale (seppure da anni andrebbe affrontato e permesso, come un qualsiasi contratto che deve riguardare tutti i cittadini di questo Stato, e non solo una parte), bensì il Diritto della Persona a decidere della propria esistenza, fatto salvo il rispetto del Diritto e dell'esistenza dell'altro. Mi riferisco quindi a tutta quella parte della legislazione che norma (e quindi disciplina, controlla e assoggetta) la vita della Persona. Si usa dire che lo Stato, in questo modo, svolge un'azione di tutela (e quindi difende, protegge e salvaguarda) a vantaggio dei suoi cittadini, ma io mi chiedo quanto di codesta tutela non finisca poi per essere solo un agire volto a tutelare solo gli interessi di una parte.
Lo stesso discorso che oggi facciamo sul matrimonio, lo potremmo svolgere sull'eutanasia, sul diritto di asilo e quindi sul riconoscimento di cittadinanza, e così via. Ma ci tornerò nelle conclusioni di questo mio intervento che, mi scuso sin d'ora, è per forza di cose abbastanza esteso. LA STORIA Partiamo dall'inizio... Dunque a seguire questa definizione il matrimonio è il “compito della madre”. Se poi ci si sofferma sulla definizione di famiglia, e si indaga sull'etimo, anch'esso di origine latina, si apprende che: «La voce famiglia procede dal latino famīlia, "gruppo di servi e schiavi patrimonio del capo della gens", anche derivato da famŭlus, "servo, schiavo". Nel campo semantico di famīlia sono inclusi anche la sposa e figli del pater familias, a cui appartenevano legalmente.» (ibid)
Quindi la più antica legislazione occidentale a riguardo del “matrimonio” non include né alcun dettame etico né alcun principio morale. Non vi è nessuna componente religiosa né di “principio”. Per chi fosse interessato ad approfondire, in calce è inserita una ulteriore precisazione.
L'11 novembre 1563, durante la XXIV sessione del Concilio, ci si “(...) soffermò invece sul sacramento del matrimonio, considerato indissolubile secondo l'insegnamento di Cristo, e stabilì le norme per un eventuale suo annullamento; venne poi confermata e resa vincolante l'usanza del celibato ecclesiastico.” (tratto da wikipedia) Ed è proprio nel corso del Concilio di Firenze che il matrimonio era stato definito sacramento... LA COSTITUZIONE ITALIANA E ora arriviamo alla tanto discussa Costituzione del 1948 che dedica tre articoli a riguardo. Art. 29: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Art. 30: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità". Art. 31: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Appare evidente che a questo punto ci si interroghi sul significato di “coniuge”...
CONCLUSIONI In parallelo occorrerebbe citare peraltro la numerosa casistica opposta, e cioè tutte quelle coppie -formate da almeno una persona transgender- che dopo la transizione di uno o più componenti la coppia in un genere diverso da quello biologico, vivono ancora nel vincolo matrimoniale; in questo modo vi sono nel nostro Paese persone che pur appartenendo allo stesso genere sono legalmente sposate.
Allora, tornando al principio di questo mio lungo ragionamento, quando noi ci interroghiamo sul negozio del matrimonio non facciamo altro che entrare con zampe di elefante in una fragilissima cristalleria, quella che metaforicamente è il Diritto della Persona.
________________________ Il matrimonio nel diritto romano era essenzialmente una situazione di fatto da cui l'ordinamento faceva discendere gli effetti civili. La forma non era disciplinata. I suoi presupposti erano la convivenza dell'uomo e della donna e la capacità di agire degli sposi, il conubium, che non tutti avevano, differentemente dal diritto moderno. Nel diritto romano arcaico vi erano tre forme tradizionali:
In epoca repubblicana queste formalità andarono regredendo fino a scomparire in età imperiale. Dapprima scomparve l'usus, abolito definitivamente probabilmente da Augusto, poi la coemptio, scomparsa già nel I secolo a.c. e infine la confarreatio, cerimonia scomparsa anche tra i patrizi nel I sec. d.c. A queste forme tradizionali si sostituì una forma più rituale, ma diffusa a tutti gli strati sociali, che era preceduta da un periodo più o meno lungo di fidanzamento, nella quale il fidanzato regalava un anello alla fidanzata e i promessi sposi si regalavano dei doni. La funzione era preceduta da un complesso rituale di vestizione della sposa, alla cui conclusione riceveva a casa sua lo sposo, i suoi familiari, i numerosi testimoni (anche 10) L'auspex, procedeva al sacrificio di un animale (maiale, pecora o bue) e all'esame delle viscere, per verificare il favore degli dei. Quindi in silenzio gli sposi pronunciavano la formula Ubi tu gaius, ego Gaia. Seguivano i festeggiamenti. Al loro termine la sposa veniva condotta da tre sue amiche a casa dello sposo, preceduta da un corteo condotto da tre amici dello sposo. Il cristianesimo conservò gran parte di queste usanze, eliminando gli elementi che più richiamavano il paganesimo, come il sacrificio animale. All'aruspice si sostituì il sacerdote, quando questa figura emerse tra gli stessi cristiani. Restò l'essenzialità dello scambio del consenso. La cerimonia cristiana rimase per lungo tempo una semplice benedizione degli sposi. Col Concilio di Trento venne disciplinata dal diritto canonico, mentre nei paesi protestanti cominciò a diffondersi l'esigenza di una celebrazione avente gli effetti civili, distinta dal matrimonio religioso.
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Mercoledi, 24 Aprile 2024 13:25:28 CercaThis Web Site can be translated to your language:
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Commenti
1) Che economia e diritto della persona sono strettamente legati ed interdipendenti;
2) che lo Stato deve rivedere integralmente la normativa sulla famiglia è chiaro, ma anche deve essere ricompreso in senso assolutamente laico e non legato alla sessualità (di qualsiasi tipo) la costituzione di aggregazioni di persone che condividono un proprio progetto di vita.
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